Il Regolamento (UE) 2025/351, in vigore dal 16 marzo 2025, ha chiuso il proprio periodo transitorio il 16 settembre 2026. Riguarda i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, e tocca praticamente ogni impresa alimentare: vaschette, film, contenitori, guanti, nastri trasportatori, attrezzature di lavorazione.
Cosa modifica
Il regolamento interviene su tre atti contemporaneamente: il Reg. UE 10/2011 sui materiali plastici, il Reg. UE 2022/1616 sulla plastica riciclata e il Reg. UE 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione. Le novità principali:
- Requisiti più stringenti di purezza e di conoscenza completa della composizione delle sostanze impiegate
- Controlli rafforzati sulla plastica riciclata e sull'efficacia dei processi di decontaminazione
- Obbligo di informazioni sugli articoli riutilizzabili: degrado del materiale, alterazioni visibili, avvertenze sugli usi impropri
- Istruzioni d'uso più dettagliate: restrizioni per categoria di alimento, tempi e temperature massime di contatto, idoneità alla cottura
Il punto che riguarda direttamente l'OSA
⚠️ La dichiarazione di conformità non è un foglio da archiviare
Chiusa la fase transitoria, i prodotti non conformi al nuovo impianto devono dichiararlo esplicitamente e specificare che possono essere impiegati solo per le destinazioni ammesse prima di settembre 2026. Tradotto: una DdC datata e generica, nel vostro fascicolo HACCP, oggi è un punto di non conformità servito su un piatto d'argento all'organo di controllo.
La responsabilità dell'operatore del settore alimentare non è produrre il materiale, ma verificare che chi glielo fornisce sia in regola e conservare l'evidenza di quella verifica. È una delle cose che in sede ispettiva vengono chieste per prime e che più spesso mancano.
La checklist pratica
- Censire tutti i MOCA realmente in uso, inclusi quelli "minori": utensili, taglieri, contenitori per il trasporto
- Richiedere ai fornitori le dichiarazioni di conformità aggiornate al Reg. UE 2025/351
- Verificare che le DdC riportino destinazione d'uso, limiti di temperatura e tempo di contatto compatibili con l'uso reale che se ne fa
- Inserire le istruzioni d'uso degli articoli riutilizzabili nelle procedure di lavaggio e sanificazione
- Aggiornare la sezione MOCA del manuale HACCP e la procedura di qualifica fornitori
- Formare chi acquista: il controllo parte dall'ordine, non dall'ispezione
Per chi ha una certificazione IFS o BRC il tema pesa doppio: la gestione documentale dei materiali a contatto è una sezione specifica dell'audit, e una DdC superata vale come non conformità formale.